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Bonus Babysitter, quando si può utilizzare per pagare nonni e altri parenti

La fine del lockdown ha consentito a molte persone di tornare a lavoro, però con le scuole chiuse e i centri estivi in forse molti genitori devono pensare a lasciare i figli, domandandosi se il Bonus Babysitter può eventualmente essere utilizzato per pagare i nonni o altri parenti.

Infatti in questi tempi di Coronavirus la paura del contagio è molta, tanto è vero che pochissimi sono propensi a lasciare i propri figli con un estraneo, preferendo di gran lunga i nonni o altri parenti che magari vivono vicini che non dovendo prendere i mezzi pubblici abbassano, molto sensibilmente, il pericolo di potersi infettare con il Covid19.

 

Bonus Babysitter, quando è possibile utilizzarlo per pagare nonni e altri parenti

Dal 5 Marzo 2020, data in cui in tutta Italia le scuole sono state chiuse, i genitori che lavoravano entrambi e hanno dei figli fino a 12 anni (se diversamente abili invece il limite d’età non sussiste) possono richiedere fino al 31 Luglio 2020 il Bonus Babysitter, ovvero si tratta di un Voucher pari  a 600 Euro erogato dall’INPS per la prestazione di lavoro occasionale tramite il Libretto di Famiglia.

Una volta inoltrata la domanda occorrerà:

  1. Effettuare la registrazione dove il genitore si dichiara come utilizzatore del Libretto di Famiglia, invece chi si assume il ruolo di babysitter e necessaria la registrazione come colui o colei che svolge una prestazione di lavoro occasionale
  2. Procedere all’appropriazione telematica dell’agevolazione entro e non oltre i 15 giorni da quando è arrivata la comunicazione della domanda accettata, diversamente il diritto al beneficio decade

Quindi, come possiamo vedere il Bonus può essere utilizzato per pagare i nonni e gli altri parenti, è sufficiente che questi si registrino per il ruolo di Babysitter Sitter, mentre la seconda condizione è data dalla Circolare n. 73 del 17 Giugno 2020 rilasciata dall’INPS, che recita:

  • In via ulteriore, su conforme parere ministeriale, si chiarisce la non applicabilità del principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato/divorziato). In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento“.