Buoni Fruttiferi Postali Cointestati: in Caso di Decesso Come Riscuotere. Clausola PFR

Buoni Fruttiferi Postali Cointestati: in Caso di Decesso Come Riscuotere. Clausola PFR

I Buoni Fruttiferi Postali (acronimo BFP) sono certamente tra gli strumenti che gli italiani amano per cultura e tradizione, ma anche a causa della loro convenienza e duttilità. I BFP sono un prodotto di investimento sul quale non grava alcuna spesa di collocamento, né gestione e neppure rimborso, oltre al vantaggio fiscale derivante dall’applicazione di un regime fiscale agevolato.

Dulcis in fundo, i BFP non sono soggetti ad alcuna imposta di successione, quindi in caso di apertura della pratica perché viene a mancare un vostro caro, nulla sarà dovuto all’Erario se uno o più BFP a lui intestati saranno parte dell’inventario, ossia del patrimonio ereditario.

Oltre a tutti questi aspetti, è possibile sottoscrivere buoni che siano cointestati, ovvero abbiano titolari e beneficiari diversi e non un solo soggetto. Fino a quando le persone intestatarie sono vive e vegete non sopraggiungono problemi ed il buono segue il suo iter finanziario pianificato e previsto dal piano d’investimento sotteso e sottoscritto dalle persone coinvolte nel contratto d’investimento.

 

Clausola PFR e Decesso di un Intestatario

Se, sfortunatamente, accade che uno degli intestatari venga a mancare, la questione riguardo il Buono Fruttifero Postale è normata dalla presenza o meno della clausola PFR (Pari Facoltà di Rimborso) prevista all’atto della sottoscrizione.

Se un Buono o più Buoni sono sottoscritti da più cointestatari e questi hanno accettato all’apposizione di tale clausola, allora tacitamente ognuno di loro potrà compiere azioni separate in modo disgiunto senza il bisogno di ottenere il nulla osta dell’altro. Per esempio basterà un solo intestatario per avviare l’istanza di rimborso presentando il titolo cartaceo insieme alla richiesta stessa.

E’ matematico, dunque, che in qualsiasi caso valga il principio descritto, anche se l’altro intestatario è deceduto: basterà la richiesta di uno dei contitolari per ottenere il rimborso del Buono Fruttifero Postale insieme agli eventuali interessi maturati. Non occorrerà presentare la documentazione relativa all’apertura della pratica di successione perché la clausola PFR consente l’operatività disgiunta ed autonoma di tutti i soggetti cointestatari. O almeno è quello che dovrebbe accadere, ma che, come leggeremo in seguito, Poste non ottempera al 100% dando priorità all’apertura della pratica successoria.

Se, invece, i diversi cointestatari non hanno accettato di apporre la clausola PFR all’atto della sottoscrizione dell’investimento e quindi del Buono Fruttifero Postale, in caso di decesso di uno dei soggetti, allora sarà possibile incassare l’importo e gli interessi derivanti dallo strumento finanziario solo e soltanto se non ci sarà opposizione da parte degli eredi.

 

BFP: Come Richiedere il Rimborso a Fronte del Rifiuto di Poste

Molto spesso Poste Italiane, in caso accada un evento tragico e venga a mancare uno dei titolari di un Buono Fruttifero Postale cointestato, solitamente tende a bloccare la sua operatività aspettandola definizione della pratica successoria e rifiutandosi di liquidare la somma prevista a chiunque porti il buono all’incasso.

Proprio per tutelare l’interesse di tutti e non avere responsabilità in caso di errori, Poste tende a congelare la situazione in attesa di avere la denuncia di successione e la quietanza dove tutti gli eredi sottoscrivono il nulla osta all’incasso: documenti non sempre facili da reperire e da avere, soprattutto per quanto concerne il secondo, visti i vari accadimenti ed i litigi sulle eredità, all’ordine del giorno.

Purtroppo Poste Italiane, invece che applicare il concetto espresso poc’anzi riguardo la clausola PFR, tende a non liquidare i Buoni Fruttiferi Postali in caso avvenga un decesso di uno dei cointestatari. Secondo un’interpretazione normativa, venendo a mancare uno dei soggetti che hanno sottoscritto il contratto d’investimento, decade la facoltà di richiedere il rimborso disgiunto.

Questo cosa significa? Poste Italiane, per liquidare un Buono Fruttifero Postale cointestato, se viene a mancare uno dei soggetti intestatari, richiede tassativamente, a prescindere dalla clausola PFR o meno, la quietanza congiunta degli aventi diritto, ovvero dei soggetti facenti parte del regime ereditario.

Data la complessità dell’argomento, sul tema si è espresso il Tribunale di Roma che con due sentenze, una datata 26 febbraio 2016 ed un’altra il 27 maggio dello stesso anno, ha sottolineato come ciasciun intestatario del BFP possa, in ragione della clausola PFR, chiedere di riscuotere la somma del buono a vista, ovvero presentando il BFP cartaceo direttamente alla cassa.

Secondo il Tribunale della Capitale, dunque, non serve la firma degli eredi del cointestatario defunto perché ha maggior forza la clausola PFR che prevede la pari facoltà di rimborso: Poste non può negare il pagamento e la liquidazione di un buono al soggetto titolare dello stesso, qualunque esso sia, nonostante l’altro sia defunto.

Poste Italiane, come scritto nella sentenza, deve tassativamente procedere al rimborso a vista a ciascuno dei cointestari in forma disgiunta, come previsto dal contratto sottoscritto inizialmente.

Se Poste Italiane si rifiuta di liquidarvi il BFP perché vuole tutelare gli interessi degli eredi del defunto, l’altro contitolare, dovete richiamare questa sentenza e pretendere il versamento.