Certificato Assicurazione Digitale: Vale Anche la Fotocopia per le Forze dell'Ordine

Certificato Assicurazione Digitale: Vale Anche la Fotocopia per le Forze dell’Ordine

Tutti ormai sappiamo che non c’è più bisogno di esporre il contrassegno assicurativo che riportava gli estremi della polizza RC Auto ed in modo leggibile e chiaro la data di scadenza della stessa: il database è ormai presente on line e basta utilizzare, ad esempio, il portale dell’automobilista (clicca qui) per verificare se un’auto è assicurata o meno inserendo semplicemente il numero di targa.

Non tutti però sono a conoscenza del fatto che occorra comunque possedere e portare con sé il certificato di assicurazione in modo che le forze dell’ordine possano controllare e verificare la veridicità dei dati presenti sul database elettronico on line.

Quest’aspetto, in un’epoca nella quale è possibile sottoscrivere assicurazioni e polizze anche telematicamente, ha avuto parecchie problematiche dal punto di vista pratico perché alcuni carabinieri, in sede di controllo, avevano sanzionato un’automobilista risultato “sprovvisto del prescritto certificato di assicurazione obbligatoria RCA” in violazione dell’articolo 180 del Codice della Strada (acronimo CdS. Il sanzionato aveva esibito ai carabinieri un certificato in formato digitale (ad esempio come un file .pdf o .doc n.d.r.) presente sullo smartphone, ma questi si erano rifiutati di accettare questa modalità, ritenendola non idonea.

Ricorso al Giudice di Pace, l’automobilista non solo ha vinto il ricorso e visto stralciare la sanzione amministrativa e pecuniaria, ma ha di fatto consentito alla giurisprudenza di chiarire e sottolineare un aspetto che interessa moltissimi automobilisti, soprattutto in un’epoca nella quale si ricorre sempre più spesso al digitale ed all’informatica, oltre ai device mobile come smartphone, tablet et similia.

Dalla sentenza numero 168 del 2018 emanata dal Giudice di Pace di Pontremoli che ha considerato le norme e le leggi vigenti, si legge platealmente che:

E’ consentito esibire alle Forze dell’Ordine, in sede di controllo, il certificato di assicurazione RC Auto in formato digitale, ad esempio attraverso lo smartphone, oppure una stampa non originale dello stesso.

La seconda parte è ancora più interessante perché sottolinea come basti presentare un certificato assicurativo RC Auto anche in formato di stampa non originale, ad esempio una fotocopia o un fax inviatoci direttamente dall’agenzia assicurativa. Cosa molto utile se non ci troviamo vicino all’agenzia stessa dove abbiamo sottoscritto il contratto, ma vogliamo e dobbiamo confermare la nostra volontà anche a distanza, proprio per non rimanere senza copertura obbligatoria.

 

La Sentenza

Il legale dell’automobilista sanzionato ha portato all’attenzione del Giudice di Pace la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Polizia Stradale (protocollata con il numero 300/A/5931/16/106/15 del 1° settembre 2016) dove si prescrive chiaramente il diritto di ogni automobilista di esibire anche un certificato in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza possibilità di sanzionare il conducente perché privo di questo documento in forma originale. Oltre a questo, le Forze dell’Ordine non possono nemmeno richiedere l’esibizione successiva del certificato originale, ma devono, in linea transitiva, accettare il formato palesato, sia pur esso una fotocopia ovvero un’immagine digitale. Fermo restando la congruità e la correttezza, nonché la veridicità del documento in questione.

Il Giudice di Pace, dunque, basandosi su questa circolare, ha completamente ribaltato la decisione dei militari ed ha accertato che questi non avrebbero potuto contestare alcuna violazione del CdS se l’automobilista avesse mostrato loro anche un certificato in forma digitale con mezzi informatici, cosa accaduto nell’episodio circostante. La Circolare, infatti, sottolinea un evidente aspetto di modernità e considera, come abbiamo anticipato, le nuove modalità di pagamento e transazione, nonché trasferimento dei documenti.

Secondo il Giudice, quanto descritto nella Circolare, va inteso come un’interpretazione autentica di quanto prescritto nell’articolo 180 del CdS e ne determina la legittimità o meno delle operazioni poste in essere dalle Forze dell’Ordine che non possono, dunque, rifiutarsi di accettare ed accertare la validità di un documento in forma di fotocopia ovvero in formato digitale.