Prescrizione Multe 90 giorni, la Multa Automobilistica va in Decadenza e Non serve pagarla

Prescrizione Multe 90 giorni, la Multa Automobilistica va in Decadenza e Non serve pagarla

Le multe automobilistiche sono contravvenzioni e sanzioni molto dure da digerire per i soggetti cui sono comminate. Spesso la contestazione avviene contestualmente al reato ed allora non è possibile agire in tal senso, ma altre volte si può incappare in qualche comportamento non conforme al Codice della Strada e non contestato in loco. Pensiamo al rilevamento automatico della velocità tramite autovelox omologato di qualsiasi tipo, oppure alle telecamere che controllano gli accessi a zone a traffico limitato, ovvero ai sensori presenti agli incroci ed ai semafori.

Ogni qualvolta si ha a che fare con queste tecnologie, il dubbio di aver commesso un’infrazione si insinua nella mente di ogni automobilista che dovrà attendere se e quando arriverà il verbale a casa contenente l’oggetto del reato, la data e la dinamica.

In tal senso, quest’attività di contestazione è normata dagli articoli 200 e 201 del Codice della Strada, acronimo (CdS). Riassumendo il contenuto delle norme, si afferma che la contestazione, per essere legittima, deve essere contestuale al reato, ossia sul momento, ma se ciò non dovesse essere possibile, l’accertamento va tassativamente notificato al trasgressore entro 90 giorni , pena la decadenza.

Il problema sorge in capo alla questione temporale, ossia qual è il giorno dal quale iniziano a decorrere i 90 giorni indicati. La questione sollevata nelle sedi opportune ha avuto una trafila molto annosa perché inizialmente il giorno indicato si riteneva essere quello congruo, idoneo e ragionevole all’accertamento della violazione, integrando gli estremi (oggettivi e soggettivi) dei comportamenti sanzionabili come illeciti amministrativi.

In parole semplici, il decorso del termine non avveniva dal momento in cui si rilevava l’infrazione, ma dal suo accertamento da parte dell’Autorità competente e questo delineava una discrezionalità troppo ampia.

La sentenza n° 2951 della Corte di Cassazione nel 1998 ha, invece, reso chiaro a tutti che il giorno dal quale parte il computo del limite nel quale si deve procedere alla notifica, corrisponde alla data in cui si commette l’infrazione.

Se una multa dovesse giungere a casa del trasgressore, oltre i 90 giorni previsti dal momento in cui è stato commesso il comportamento illecito, questa sarà ritenibile illegittima. La Cassazione ha, infatti, sollevato il problema del criterio soggettivo che non sarebbe di certo quantificabile realmente e solleverebbe un vuoto normativo ledendo il diritto al ricorso altrui.

Purtroppo, dopo la buona notizia, la cattiva. Come accade spesso in Italia, il ricorso contro l’illegittimità della notifica non è automatico, ma grava sul consumatore. Starà al trasgressore accorgersi del termine superiore ai 90 giorni e decidere di rivolgersi  all’autorità competente, al Giudice di Pace, chiedendo l’annullamento dell’importo addebitato e dei corrispondenti punti sulla patente sottratti. Pagando il costo fisso della tassa dovuta allo Stato per il ricorso al Giudice di Pace con giurisdizione territoriale.

Per controllare il decorso dei 90 giorni, infine, ricordiamo che anche la data di arrivo della missiva a casa nostra non corrisponderà al valore cui dovremo riferirci per capire se la multa è impugnabile e illegittima. Nel valutare la data di “arrivo” dovremmo fare fede a quella di inoltro a mezzo posta, trascritta all’interno del documento stesso.

Un esempio chiarirà le idee. Se dovessimo compiere un’infrazione passando con il rosso in data 1 gennaio e la multa dovesse giungere a casa nostra il 10 aprile (dopo più di 90 giorni), probabilmente sarà illegittima, ma conterà la data d’invio che dovrà essere posteriore al 2 aprile (scadenza del 90° giorno dal momento dell’infrazione, considerando un mese di febbraio pari a 28 giorni, non bisestile).