Bonus Ristrutturazione 110. Le Sanzioni Gravose Previste per Chi lo Richiede senza Titolo

Bonus Ristrutturazione 110. Le Sanzioni Gravose Previste per Chi lo Richiede senza Titolo

Tra le misure previste dal Governo, sicuramente una delle più interessanti e lungimiranti per l’economia italiana, c’è il bonus per la ristrutturazione edilizia delle case che aiuterebbe le persone ad ammodernare i propri immobili e le aziende edilizie a lavorare invece che rischiare di essere sommerse da una crisi che si prospetta ancora tutta da verificare.

Superbonus sui Lavori Edilizi al 110%

Il Superbonus abbraccia l’Ecobonus e il Sismabonus già previsti in questo campo, ma aumenta in maniera notevole la detrazione portandola al 110%, superiore al prezzo fatturato del lavoro stesso. Questo per consentire la cessione del credito a istituto bancario da parte del soggetto stesso ovvero, ancor meglio, lo sconto diretto in fattura: in questo modo le persone non pagherebbero niente (o quasi) e l’azienda poi si farebbe scontare il credito acquisito da un istituto bancario, come accade per fatture da pagare (qui trovate tutto al riguardo).

Date le criticità derivanti dai cosiddetti furbetti dei 600€, l’ente deputato all’erogazione di questo bonus, l’Agenzia delle Entrate, ha alzato la soglia delle sanzioni per quanto concerne questo bonus, cui già qualcuno si lamenta a causa delle difficoltà e dei tanti incartamenti necessari, primo tra tutti la cosiddetta asseverazione.

Se vogliamo fare dei lavori di ristrutturazione e usufruire del bonus al 110%, dunque, accertiamoci di averne diritto e seguiamo tutto l’iter burocratico stando attenti a non incappare in qualche errore perché la maxi detrazione fa gola a molti e ci sono anche furbetti pronti a richiederla indebitamente, con nocumento per tutto il resto della collettività.

I Controlli dell’Agenzia delle Entrate e i Soggetti Coinvolti. Rischi e Responsabilità

Se l’Agenzia delle Entrate, dopo aver avviato controlli incrociati anche grazie ai suoi database, riscontra un potenziale dolo e certifica poi l’insussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione del 110%, non solo l’annulla, ma commina una sanzione amministrativa di rilievo.

I professionisti sono altresì responsabilizzati in tutto questo processo perché è necessario che si comportino in modo deontologicamente irreprensibile: in caso emergano attestazioni APE (quelle inerente le caratteristiche energetiche dell’edificio oggetto del lavoro prima e dopo la ristrutturazione, requisito fondamentale il salto di doppia classe n.d.r.) o asseverazioni non veritiere, si rischiano multe. Nel caso l’asseverazione, poi, sia tardiva, ovvero arrivi fuori tempo massima, si rischia di perdere il beneficio stesso.

Se sussiste il reato, inoltre, il rischio è quello di dover affrontare una causa penale restituendo poi le somme oggetto di contestazione (il credito d’imposta), ivi comprensivo di interessi e sanzioni.

Le Sanzioni

Il legislatore ha anche risolto la problematica relativa alla cessione del credito da parte di un beneficiario che poi risulti senza requisiti ex post: in tal caso i fornitori o comunque i cessionari ne rispondono per l’utilizzo irregolare fatto. Se sussiste la buona fede, quest’ultimo non perde il diritto a esigere quel credito d’imposta nonostante abbia un vulnus relativo alla fonte, ossia se viene dimostrata l’infondatezza del credito d’imposta appannaggio del soggetto che lo ha richiesto.

Le sanzioni sono variabili e corrispondono alla natura del reato in ragione di questi principi:

  • Credito d’imposta esistente ma non spettante. Sanzione pari al 30% del credito utilizzato. Si noti la dicitura “credito utilizzato” (se non abbiamo ancora risparmiato tasse e non lo abbiamo utilizzato non ci sono, dunque, sanzioni) che ricorda il credito vada spalmato in 5 annualità.
  • Credito d’imposta inesistente. Sanzione dal 100% al 200% sui crediti.

Fornitore e/o Cessionario Obbligati in Solido al Pagamento

Non sarà reso possibile un pagamento agevolato, ma occorrerà restituire i soldi una tantum, tutti in un’unica soluzione.

Ricordiamo, infine, che il cessionario e il fornitore potrebbero concorrere in solido con il beneficiario della detrazione al 110% e dover pagare, dunque, le sanzioni, gli interessi e il credito utilizzato a causa dell’infrazione (fermo restando il concetto di buona fede di cui abbiamo parlato).